SIAE

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Società Italiana degli Autori ed Editori

FAQs: L'utilizzo delle Opere

Per organizzare una manifestazione quali permessi occorrono?

Chiunque intenda organizzare una manifestazione e utilizzare repertorio amministrato deve rivolgersi preventivamente alla SIAE.
Chi vuole effettuare spettacoli o trattenimenti, anche se occasionali, durante i quali vengono utilizzate opere dell' ingegno (ad. es. un concerto), deve munirsi del permesso rilasciato dalla SIAE , diverso a secondo del tipo di manifestazione. Il permesso va richiesto non solo nei casi di trattenimento organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita, purche' sia prevista l'utilizzazione di repertorio tutelato dalla SIAE.
Infatti spettacoli e trattenimenti ad ingresso libero sono sottoposti al pagamento dei diritti. Quello dell'autore e' infatti un lavoro, e, come ogni altra prestazione lavorativa va sempre remunerato.

 

Che cosa succede se si organizza una festa danzante in casa ?

Anche in questo caso puo' essere necessario rivolgersi alla SIAE.
Se la festa viene organizzata in casa, "nella ordinaria cerchia della famiglia" (e senza alcun rientro economico), non si paga diritto d'autore, ma se la festa, anche se privata, si svolge, ad esempio, in un ristorante, allora si corrisponde il diritto d'autore perche' si tratta di pubblica esecuzione.

 

E' vero che i negozi devono pagare i diritti d'autore quando diffondono musica nei loro locali ?

Si, e' vero. Anche gli esercizi commerciali devono pagare come tutti gli utilizzatori di opere dell'ingegno.
Si comprendono nella categoria "musica d'ambiente" le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di apparecchi sonori, video-sonori o strumenti musicali. In linea generale, si tratta in pratica di musica di sottofondo.
Affinche' ci sia l'obbligo della corresponsione dei compensi per diritti d' autore ai sensi degli articoli 12, 15 e 58 della legge 633/41, il requisito essenziale e' la pubblicita' delle esecuzioni, ossia la "destinazione al pubblico" delle stesse da parte dell'organizzatore.

 

Come si fa per utilizzare la musica di un autore (o una canzone famosa) come colonna sonora di un proprio video ?

In questo caso non basta la sola SIAE ...
Oltre all'autorizzazione richiesta alla SIAE per la duplicazione del supporto, in questo caso la videocassetta, occorre anche rivolgersi agli aventi diritto (autori, editori) per ottenere specifiche autorizzazioni riguardanti l' abbinamento tra opera e video, cioe' tra musica ed immagine. Nel caso si tratti di musica registrata bisogna ottenere il permesso anche dal produttore fonografico.

 

In base a quali criteri la SIAE stabilisce le proprie "tariffe" ?

Gli autori e gli editori si accordano con gli utilizzatori delle loro opere.
Dire che la SIAE "stabilisce tariffe" potrebbe essere fuorviante. Diciamo meglio che gli stessi autori ed editori, tramite i propri rappresentanti nella Societa', stabiliscono i parametri economici da applicare alla utilizzazione delle opere tutelate, di cui gli autori sono i legittimi proprietari. La SIAE, in definitiva, interviene con la sua attivita' di intermediazione, contrattando le condizioni economiche di sfruttamento con specifici accordi con le categorie degli utilizzatori, verificando poi le utilizzazioni e ripartendo i proventi a chi ne ha diritto.

 

E' ammesso registrare concerti dal vivo ?

No, non e' consentito senza un permesso.
Dal gennaio '95 l'ordinamento italiano si e' adeguato alle norme europee relative ai diritti degli artisti interpreti, che attribuiscono agli artisti stessi il diritto esclusivo per lo sfruttamento economico delle proprie esibizioni dal vivo. Oggi, quindi, per registrare un concerto dal vivo non e' piu' sufficiente ottenere l'autorizzazione degli autori del repertorio eseguito, ma occorre anche il consenso degli artisti interpreti. Percio' dal 1995 la SIAE rifiuta la vidimazione alle registrazioni "live" riprese e utilizzate senza consenso (bootleg). Chiunque effettui senza consenso una registrazione, duplicazione e commercializzazione di concerti dal vivo commette un reato ed e' quindi penalmente perseguibile.

 

 

FAQs: Diritto d'Autore, diritto di creare

Indice:

La SIAE, una garanzia "salvautori"

Musica, ovunque musica

NO! ai pirati della musica e dell'ingegno

Il futuro della creativita'

 

La SIAE, una garanzia "salvautori"

Cosa fa la SIAE per tutelare il diritto d'autore ?

Autorizza l'utilizzazione delle opere. Verifica e distribuisce i compensi agli autori e a chi ne ha diritto.
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attivita' di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore dei propri associati, il che vuol dire che la SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate ; riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc.).
Per l'importanza sociale della sua funzione, la legge ha incluso la SIAE, nonostante amministri interessi degli autori e non riceva alcuna sovvenzione dallo Stato, nel novero degli enti pubblici economici.

 

La SIAE tutela solo i musicisti ?

No, la SIAE tutela i "creatori" di tutte le opere dell' ingegno.
Attraverso le cinque sezioni in cui e' strutturata, MUSICA; LIRICA; D.O.R. (opere Drammatiche, Operette e Riviste); OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) e CINEMA, tutelano rispettivamente i diritti dei vari autori. La SIAE amministra, quindi, il repertorio musicale e tutte le opere dell'ingegno affidate alla sua tutela.

 

Come e' nata la SIAE ?

Verga, Carducci e Verdi sono stati i primi soci ...
L'idea di associarsi per tutelare i diritti degli autori di opere sfruttate commercialmente fu realizzata nel 1882 a Milano per iniziativa dei maggiori intellettuali dell'epoca, tra cui spiccano i nomi di Giovanni Verga, Giosue' Carducci, Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Marco Praga e Arrigo Boito.
Fu cosi' che nacque la SIAE (Societa' Italiana degli Autori ed Editori), che venne poi riconosciuta come ente morale nel 1891.
Dopo alcuni decenni di attivita', nel 1926 la SIAE si trasferi' a Roma, mentre la sua funzione di pubblico interesse andava progressivamente affermandosi fino a trovare formale ed esplicita ufficializzazione nella legge 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore.
Nonostante abbia assunto complesse strutture organizzative di tipo aziendale, per meglio assolvere ai suoi compiti, la SIAE conserva la sua originaria natura e lo statuto di ente pubblico economico senza fini di lucro.
Attualmente gli iscritti sono circa 50.000 ed il loro numero e' in costante crescita.

 

La SIAE, quando accetta un'opera in tutela, svolge anche attivita' per favorirne il collocamento o la diffusione ?

No, la SIAE non e' un agente. Non promuove le opere che le sono affidate in tutela.
Un equivoco comune e' che la SIAE possa favorire l'utilizzazione pubblica delle opere affidate alla sua tutela, come se fosse un agente.
Tutti i rapporti con la SIAE (iscrizione, mandato, deposito di inedito) non comportano da parte della Societa' il compito di collocamento del lavoro depositato. La tutela di un'opera e', infatti, diversa dalla promozione. La SIAE garantisce uguale tutela a tutte le opere che le vengono affidate.

 

Il diritto d'autore non ostacola la diffusione della cultura ?

Al contrario, la agevola.
Senza diritti d'autore, quindi senza compensi, non ci sarebbero gli autori, cioe' coloro che creano le opere.

 

La SIAE tutela un proprio autore all'estero ?

Certamente.
Non solo la SIAE tutela i propri autori all'estero attraverso la stipula di contratti di rappresentanza con oltre 100 societa' consorelle, ma nel contempo garantisce la protezione anche delle opere straniere in Italia.
Dal 1926, la SIAE aderisce alla Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC), una confederazione tra le Societa' di autori, sorta con lo scopo di migliorare le legislazioni nazionali e internazionali, di costituire un centro di documentazione e di studio dei problemi del diritto d'autore e di disciplinare i rapporti tra le varie Societa'.

 

Puo' intervenire la SIAE in caso di plagio ?

No. Non rientra nella sua competenza.
E' l'autorita' giudiziaria a poter dirimere la vertenza di plagio, tuttavia anche chi non e' iscritto alla SIAE puo' depositare una propria opera inedita presso la sezione OLAF (Opere Letterarie Arti Figurative). Cio' e' molto utile per precostituirsi una prova documentale dell'esistenza dell'opera stessa ad una certa data.
Il deposito ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovato per ugual periodo.
Oggetto di deposito possono essere copioni, trame, soggetti (scritti o registrati), opere audiovisive, software, banche dati e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno.

 

Musica, ovunque musica

Cosa fa la SIAE in concreto per tutelare, ad esempio, una canzone ?

Ne controlla l'esecuzione in tutto il territorio nazionale e ripartisce i proventi a chi ne ha diritto.
Rilascia dietro compenso le autorizzazioni per le utilizzazioni delle opere (per esempio autori, editori, eredi, ecc.). Verifica le programmazioni e ripartisce i compensi a chi ne ha diritto.

 

Con quali mezzi la SIAE riesce a controllare tutte le utilizzazioni dei brani musicali nei piu' disparati luoghi e spazi (aereoporti, bar, negozi, feste di piazza, caffe'-concerto) ?

Grazie alla sua capillare organizzazione.
I compiti di riscossione e di ripartizione dei proventi sono assicurati dalla struttura territoriale della Societa' e dalla stipula di specifici accordi con le categorie degli utilizzatori (radio, televisioni, discoteche, ecc.).

 

E se la canzone viene eseguita per radio o per televisione ?

Si stipulano accordi con le emittenti.
La SIAE stipula accordi con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali che prevedono aliquote di compenso per gli autori sugli incassi per canoni e pubblicita'. Tali incassi vengono quindi ripartiti a che ne ha diritto, sulla base dei programmi compilati dalle emittenti dovute agli autori.

 

E la colonna sonora di un film ?

Anche per la musica utilizzata per la sonorizzazione di film o telefilm e' tutelata dalla SIAE.
I criteri di tutela (incassi, ripartizioni) sono analoghi alle altre ipotesi gia' descritte, applicando su ogni biglietto l'aliquota stabilita e ripartendo a chi ne ha diritto (autori, editori, eredi, ... )

 

NO! ai pirati della musica e dell'ingegno

Che cosa fa la SIAE per tutelare gli autori, gli editori e gli stessi utilizzatori, contro la pirateria fonovideografica ?

Da 30 anni lotta contro la pirateria.
Da quasi 30 anni la SIAE e' impegnata in un'azione costante contro l' utilizzazione abusiva delle opere tutelate e, in particolare, contro la falsificazione fonovideografica. La SIAE e' tra le poche Societa' di autori al mondo dotate di un proprio nucleo antipirateria che partecipa attivamente, insieme alle forze dell'ordine, alle maggiori operazioni contro la pirateria.
Questo nucleo, composto da specialisti nel settore della contraffazione fonovideografica, si occupa del fenomeno della pirateria su tutto il territorio nazionale, anche con riferimento ad eventuali implicazioni internazionali.

 

Perche' anche i Compact disc, le musicassette e le videocassette hanno il bollino SIAE ?

E' una disposizione di legge.
Devono averlo per legge. L'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore punisce infatti con una multa e la reclusione fino a tre anni chiunque vende o noleggia musicassette od altri supporti analoghi non contrassegnati dalla SIAE.
Il bollino SIAE svolge due importanti funzioni : e' un efficace strumento di lotta alla contraffazione (l'assenza del bollino indica infatti che si e' in presenza di un prodotto pirata) e consente di velocizzare le procedure di calcolo del diritto d'autore.
E' importante comunque sottolineare che l'apposizione del bollino SIAE non si limita ai supporti musicali, ma riguarda anche i libri e le videocassette, garantendo un'adeguata protezione dei propri diritti ad autori appartenenti a tutte le categorie creative.

 

Il futuro della creativita'

La SIAE come controlla lo sfruttamento elettronico delle opere dell'ingegno : multimedialita', Internet, nuove tecnologie ?

Approntando strumenti in linea con l'innovazione tecnologica.
La rapida evoluzione dei media, delle "autostrade informatiche" e delle tecnologie elettroniche, se puo' costituire una seria minaccia per il diritto d' autore, facilitando le utilizzazioni incontrollate e abusive, puo' anche offrire nuove opportunita' di diffusione per i prodotti della cultura.
Certamente, nel nuovo scenario elettronico - dove le opere viaggeranno non piu' su supporti materiali (libri, dischi, musicassette) ma in formati digitali espressi in bit, con l'impossibilita' di verificare individualmente le forme di utilizzazione - diverra' sempre piu' insostituibile la gestione collettiva dei diritti da parte delle Societa' di autori, le uniche garanti degli autori di fronte ai nuovi colossi dell'informazione.
Anche le Societa' di autori, percio', consapevoli di questo passaggio epocale, si stanno attrezzando per garantire gli autori di fronte ai nuovi modi di sfruttamento elettronico delle opere dell'ingegno.

 

Quali mezzi stanno impiegando le Societa' di autori in Europa per difendere il diritto d'autore ?

Stanno preparando nuove regole per la sopravvivenza della creazione intellettuale.
Le Societa' degli autori di tutta Europa si stanno battendo per delineare un quadro europeo di regole che garantiscano la sopravvivenza della creazione intellettuale e di misure di controllo che assicurano la corretta circolazione delle opere.
La SIAE ha gia' affrontato da tempo il problema della tutela dei diritti d' autore nel campo multimediale, ed e' una delle prime Societa' ad avere predisposto le condizioni di una licenza operativa per l'utilizzo di una musica tutelata nelle produzioni CD ROM e CDI.

 

FAQs: la tutela delle Opere

La SIAE tutela solo gli autori o amministra anche i diritti di interpreti ed esecutori ?

La SIAE tutela i diritti degli autori ed editori.
Artisti interpreti e artisti esecutori sono, secondo la definizione di legge, gli attori, i cantanti, gli orchestrali, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno e gestiscono direttamente i propri diritti.
La legge n. 93 del 5 febbraio 1992 ha creato un apposito organismo, l' IMAIE - Istituto Mutualistico tra Artisti ed Interpreti, che ha come "finalita' statutaria" la tutela di questa categoria.

 

Per quanti anni le opere godono della protezione, dopo la scomparsa dell'autore, prima di entrare nel repertorio di pubblico dominio ?

I diritti d'autore sono protetti per settanta anni dopo la scomparsa dell'autore.
Dall' 8 febbraio 1996 e' in vigore una legge, che recepisce una direttiva CEE, per la quale i diritti d'autore sono protetti per settanta anni dopo la scomparsa dell'autore. In caso di piu' creatori, fa fede la data di morte dell' ultimo dei coautori ; successivamente a tale data l'opera rientra nel regime del pubblico dominio.

 

Cosa bisogna fare per affidare la propria opera alla tutela della SIAE ?

Iscriversi o affidarle un mandato.
Per assicurarsi la tutela delle proprie opere da parte della SIAE e' necessaria l'iscrizione o il conferimento di mandato, infatti la SIAE offre i suoi servizi solo ai propri aderenti.

 

Come si ottiene l'iscrizione ?

Dipende dalle qualifiche per le varie sezioni.
Occorre sostenere una prova d'accertamento per iscriversi, con le qualifiche di "compositore","compositore melodista" e "autore della parte letteraria" alla sezione Musica. La prova cambia secondo la qualifica richiesta. In alcuni casi si puo' essere esonerati dalla prova.
Per chi volesse iscriversi alle sezioni DOR (Drammatica Operette e Riviste), la prova di accertamento e' richiesta solo qualora non sia comprovata la rappresentazione di almeno un'opera.
Per la sezione OLAF (Opere Letterarie Arti Figurative) bisogna provare che si e' in possesso del contratto di edizione.
Per la sezione CINEMA, visitate l'apposita pagina cliccando qui.

 

Come si ottiene il mandato e che cos'e' ?

Se non ci si vuole iscrivere alla SIAE si puo' affidarle un mandato.
Si conferisce attraverso un apposito contratto che consente la protezione delle proprie opere a parita' di condizione con gli iscritti. Questo per una durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili.
Chiunque vuole aderire alla Societa' puo' comunque ottenere informazioni rivolgendosi agli uffici centrali e periferici della SIAE (vedi Struttura Organizzativa).

 

 

FAQs: Autore, un mestiere difficile

Chi e' un autore ?

Chi crea un'opera dell'ingegno.
E' autore chi crea un'opera dell'ingegno, musicale, letteraria, d'arte figurativa, teatrale e cinematografica.

 

Quali diritti ha l'autore ?

Ha diritti morali ed economici.
Ogni volta che l'opera viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica utilizzata nelle forme piu' diverse, l'autore ha diritto ad esigere un compenso in relazione all'utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti di utilizzazione economica dell'opera, l'autore e' titolare dei cosiddetti diritti morali : puo' sempre rivendicare la paternita' dell'opera, puo' opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

 

Un autore puo' tutelare le proprie opere direttamente o deve, comunque, avvalersi dell'intermediazione della SIAE ?

E' libero di scegliere, ma, in particolare, l'autore di opere musicali preferisce avvalersi della SIAE.
Un autore e' perfettamente libero di tutelarsi da solo. Ma la vorticosa crescita di utilizzazioni delle opere, dovuta anche allo sviluppo delle nuove tecnologie, ha finito per rendere tale scelta anacronistica. La quasi totalita' degli autori preferisce infatti avvalersi dei servizi offerti dalla SIAE, che grazie alla gestione del repertorio creativo di oltre 50.000 associati (senza contare le rappresentanze estere) puo' mettere in campo un'organizzazione capillare e complessa, in grado di controllare ogni possibile forma di utilizzazione delle opere a livello nazionale e internazionale.

 

L'autore e' favorito dalle nuove forme di diffusione delle opere ?

Esiste un'alleanza conflittuale tra autori e nuove tecnologie.
Le nuove tecnologie consentono, infatti, una generale diffusione della cultura, ma possono favorire anche la moltiplicazione delle utilizzazioni abusive delle opere dell'ingegno, al punto che quello dell'autore puo' essere considerato attualmente un "mestiere a rischio". Percio', per garantire gli autori, e' necessario il ricorso ad adeguate e complesse forme di controllo.

 

Come si protegge un programma di software ?

Registrandolo presso la SIAE.
Il 21 luglio 1994 e' stato istituito, presso la Direzione generale della SIAE, il "Pubblico Registro dei programmi per elaboratori". Il servizio e' stato realizzato sulla base del decreto legge 518/92, con il quale si attua la direttiva CEE 14.5.92 che ha esteso il concetto dell'opera dell'ingegno tutelata dal diiritto d'autore anche ai programmi per elaboratore.
La registrazione consente, a norma di legge, di rendere pubbliche l'esistenza e la paternita' di un programma. Ed e' inoltre utilizzabile per gli atti di trasferimento di diritti di utilizzazione economica. Per rendere effettiva la registrazione dei programmi, che e' facoltativa, bisogna presentare per il deposito un disco ottico che non puo' essere modificato. La richiesta di registrazione puo' essere presentata dall'autore del software o dal titolare dei diritti economici purche' sia il primo che ha sfruttato economicamente il programma. E' sufficiente rivolgersi all'ufficio SIAE che si trova in Viale della Letteratura 30, tel. 06 - 5990 351, aperto dalle 9,30 alle 12,30, escluso il sabato, ed e' stato concepito per essere gestito tramite strumenti informatici. Nel modulo di richiesta si deve indicare il titolo del programma, il nome dell'autore, il nome di chi ha pubblicato il programma, la data e il luogo di pubblicazione. E' anche consentito il deposito di programmi tradotti, elaborati, adattati, anche se il programma originario non e' stato depositato (sezione OLAF, Opere Letterarie Arti Figurative).

 

(informazioni acquisite dal sito ufficiale http://www.siae.it)